L’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è il portavoce dei lavoratori che comunica al datore di lavoro le problematiche che possono emergere durante la quotidianità. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante. È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente.
RLS: Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La prima comparsa di questo termine è rintracciabile nel famoso decreto legislativo 626/94, norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’attuale ruolo, le responsabilità e i suoi compiti sono però ben definiti nel decreto legislativo 81/2008 e il successivo 106/2009.
La 626/94 identifica l’RLS come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Già nel lontano 1989, l'art. 11 della direttiva CEE n. 89/391 del 12 giugno affermava che "i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro". È con il decreto legislativo 81/2008 che nasce ilT.U.S.L., testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
L’RLS non deve controllare e vigilare sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, ma deve farsi portavoce dei lavoratori e comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono emergere. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante.
È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente.
Il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i RLS durante le ispezioni delle autorità competenti sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, al fine di acquisire dati e informazioni più precise riguardanti le situazioni di rischio dell’azienda.
Come si diventa RLS
Il Rappresentante viene eletto dai lavoratori in maniera diversa a seconda del numero di dipendenti dell’azienda:
- nelle aziende con al loro interno meno di 15 lavoratori, si elegge il rappresentante tramite votazione, scegliendolo tra i dipendenti
- nelle aziende con più di 15 lavoratori, il rappresentante viene eletto all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l’azienda non dispone di questi organismi, il rappresentante viene scelto tra i lavoratori tramite votazione.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS deve avvenire o in occasione di contrattazione collettiva o nella giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra durante la settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.
RLS: Chi sono e cosa fanno per la sicurezza dei lavoratori
L’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è il portavoce dei lavoratori che comunica al datore di lavoro le problematiche che possono emergere durante la quotidianità. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante. È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente.
Circolare del Ministero del lavoro del 16 giugno 2000, n. 40
È interesse e dovere del datore di lavoro agevolare l'esercizio di tale funzione del rappresentante, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione (…).
(...) Tenuto conto della circostanza che il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di valutazione dei rischi costituisca _ ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza non la rendano praticabile _ la migliore espressione del principio di collaborazione tra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
Il RLS è una figura presente in tutte le realtà, specie in quelle in cui è presente un numero importante di lavoratori. È infatti una figura obbligatoria in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia il numero dei rappresentanti e cambia la modalità di nomina del rappresentante.
Quanti sono i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In base alle dimensioni dell’azienda, viene definito dalla norma il numero di RLS che devono essere presenti. Nello specifico il rapporto deve essere:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.
I compiti del Rappresentante dei lavoratori er la sicurezza
Numerosi sono i compiti e le responsabilità dell’RLS; fra questi, i più importanti:
l’accesso nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- la conoscenza delle informazioni e della documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
- la formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- la possibilità di fare proposte sulle attività di prevenzione
- la comunicazione, al responsabile dell’azienda, dei rischi individuati nel corso della sua attività
- la possibilità di far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La formazione dell’RLS
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare, riguardante la normativa in materia di sicurezza e salute e dei rischi specifici esistenti nel proprio luogo di lavoro, in modo da possedere nozioni adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
Il percorso formativo deve essere composto da almeno 32 ore, che devono essere effettuate entro 3 mesi dalla data dell’elezione e 4 o 8 ore di aggiornamento annuale.
Nello specifico, la formazione deve prevedere conoscenze:
sui principi giuridici comunitari e nazionali
- sulla legislazione generale e speciale in tema di salute e sicurezza e dei principali soggetti coinvolti
- sull'individuazione dei fattori di rischio e della valutazione dei rischi
- sull'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
- sugli aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e delle nozioni sulla tecnica delle comunicazioni.
Al termine del percorso formativo è prevista una verifica di apprendimento per accertare che il rappresentante abbia le conoscenze e gli strumenti adeguati per poter operare.
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